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RIFORMA TFR
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LA SCELTA SULLA DESTINAZIONE DEL TFR
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In base a quanto previsto dal disegno di legge finanziaria, dal 1 gennaio 2007 ciascun lavoratore dipendente può scegliere di destinare il proprio Trattamento di Fine Rapporto (TFR) maturando (futuro) alle forme pensionistiche complementari o mantenere il TFR presso il datore di lavoro. In relazione all'anzianità contributiva maturata presso gli enti di previdenza obbligatoria si aprono diverse possibilità di scelta per i lavoratori.

a) Lavoratori dipendenti iscritti ad un ente di previdenza obbligatoria dal 29 aprile 1993

La scelta del lavoratore sulla destinazione del TFR riguarda l'intero TFR maturando e può essere manifestata in modo: esplicito (dichiarazione espressa) o tacito (silenzio-assenso all'adesione).

Modalità esplicite
Entro il 30 giugno 2007 per i lavoratori in servizio al 1 gennaio 2007, o entro 6 mesi dalla data di assunzione, se avvenuta successivamente al 1 gennaio 2007, il lavoratore dipendente può scegliere di:

 

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  • destinare il TFR futuro ad una forma pensionistica complementare
  • mantenere il TFR futuro presso il datore di lavoro. In tal caso, per i lavoratori di aziende con più di 50 dipendenti, l'intero TFR è trasferito dal datore di lavoro al Fondo per l'erogazione del TFR ai dipendenti del settore privato, gestito, per conto dello Stato, dall'INPS.

    La scelta di destinazione del TFR futuro ad una forma pensionistica complementare deve essere espressa dal lavoratore attraverso una dichiarazione scritta indirizzata al proprio datore di lavoro con l'indicazione della forma di previdenza complementare prescelta. La dichiarazione scritta è necessaria anche nel caso in cui si scelga di mantenere il TFR futuro presso il proprio datore di lavoro.

    Modalità tacite (silenzio assenso)
    Se entro il 30 giugno 2007 per chi è in servizio al 1 gennaio 2007, o entro 6 mesi dall'assunzione, se avvenuta successivamente al 1 gennaio 2007, il lavoratore non esprime alcuna indicazione relativa alla destinazione del TFR, il datore di lavoro trasferisce il TFR futuro alla forma pensionistica collettiva prevista dagli accordi o contratti collettivi, anche territoriali, o ad altra forma collettiva individuata con un diverso accordo aziendale, se previsto. Tale diverso accordo deve essere notificato dal datore di lavoro al lavoratore in modo diretto e personale.

    In presenza di più forme pensionistiche collettive, il datore di lavoro trasferisce il TFR futuro:

    1. alla forma individuata con accordo aziendale
    2. in assenza di specifico accordo, alla forma alla quale abbia aderito il maggior numero di lavoratori dell’azienda. alla forma individuata con accordo aziendale;

    In assenza di una forma pensionistica collettiva individuabile sulla base di questi criteri, il datore di lavoro trasferisce il TFR futuro ad un’apposita forma pensionistica complementare istituita presso l’INPS, alla quale si applicano le stesse regole di funzionamento delle altre forme di previdenza complementare.

    Trenta giorni prima della scadenza dei 6 mesi utili per effettuare la scelta, il datore di lavoro deve comunicare al lavoratore che ancora non abbia presentato alcuna dichiarazione le necessarie informazioni sulla forma pensionistica collettiva alla quale sarà trasferito il TFR futuro in caso di silenzio del lavoratore. La destinazione del TFR futuro ad una forma pensionistica complementare, sia con modalità esplicite che tacite:

  • riguarda esclusivamente il TFR futuro. Il TFR maturato fino alla data di esercizio dell’opzione resta accantonato presso il datore di lavoro e sarà liquidato alla fine del rapporto di lavoro con le rivalutazioni di legge
  • determina l’automatica iscrizione del lavoratore alla forma prescelta. Il lavoratore iscritto godrà quindi dei diritti di informazione e partecipazione alla forma di previdenza complementare cui ha aderito
  • non può essere revocata, mentre la scelta di mantenere il TFR futuro presso il datore di lavoro può in ogni momento essere revocata per aderire ad una forma pensionistica complementare
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    Fonte: Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale


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